Vendita di formaggi sfusi o preincartati, il lotto può essere omesso

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Un supermercato in cui è presente un banco frigo con vendita assistita di formaggi, un banco self service contenente vaschette di formaggio a fette …

In assenza di una normativa verticale riguardante i prodotti caseari, la normativa cui fare riferimento per l’etichettatura dei formaggi venduti allo stato sfuso (ossia non avvolti da alcun involucro) o preincartati (posti o avvolti in un involucro negli esercizi di vendita al momento della richiesta del cliente o antecedentemente, ma ai fini della vendita immediata nello stesso locale dove sono stati confezionati) è l’art. 44 del reg. (UE) 1169/11, che riporta come unico obbligo l’indicazione, in forma evidenziata, di qualunque sostanza o prodotto che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione dell’alimento.
Tuttavia, in Italia è ancora in vigore il d.lgs. 109/92, che per i prodotti sfusi e preincartati in vendita impone anche di indicare:

• la denominazione di vendita;
• l’elenco degli ingredienti (questo può essere omesso nel caso in cui nella produzione di formaggi non siano stati aggiunti altri ingredienti diversi dai prodotti derivati dal latte, gli enzimi e le colture di microrganismi necessari alla loro fabbricazione o ingredienti diversi dal sale necessario alla fabbricazione di formaggi che non siano freschi o fusi);
• le modalità di conservazione per i prodotti molto deperibili, ove necessario.

È in fase di studio, inoltre, un aggiornamento del d.lgs. 109/92, che andrà ad integrare la disciplina sui prodotti preincartati, aggiungendo alle indicazioni obbligatorie:

• la quantità netta;
• la data in cui il prodotto è stato preincartato nel punto vendita;
• le indicazioni del termine minimo di conservazione o della data di scadenza per i prodotti che utilizzino tecnologie conservative finalizzate a prolungarne la durata commerciale, quali il sottovuoto o l’atmosfera protettiva, purché effettuate nel punto vendita.

Il lotto, pertanto, non figura nell’elenco delle informazioni obbligatorie da fornire al consumatore nella vendita di formaggi allo stato sfuso o preincartati.
Dal momento che le autorità di controllo considerano i prodotti preincartati alla stregua dei prodotti preimballati, è consigliabile che tutte le informazioni obbligatorie sopra menzionate siano riportate direttamente sul prodotto tramite apposita etichetta.

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