I detentori di galline ovaiole devono ottenere la registrazione dell’allevamento ed il rilascio del codice identificativo del produttore e del sistema di allevamento delle ovaiole, secondo le modalità prescritte dal decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267. Anche i piccoli produttori che allevano meno di 350 galline ovaiole, per poter vendere le uova sui mercati locali, devono rispettare i requisiti minimi per il benessere delle ovaiole ed essere in possesso del codice identificativo (decreto 4 marzo 2005 del Ministero delle Politiche agricole e forestali)
Per quanto riguarda la fase di commercializzazione, gli obblighi di commercializzazione delle uova non si applicano alla vendita di uova direttamente dal produttore al consumatore finale nel luogo di produzione o nella “regione di produzione” (in un “mercato pubblico locale” o nella “vendita porta a porta”).
Pertanto, i produttori aventi fino a 50 galline ovaiole possono essere esonerati dall’obbligo di stampigliare le uova con codice del produttore purché il nome e l’indirizzo del produttore siano indicati nel punto di vendita.

PFAS, l’affidabilità delle analisi parte dalla strumentazione
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