Le indicazioni da esporre al consumatore per la commercializzazione dell’ortofrutta al dettaglio sono elencate nell’art. 6 del reg. UE 543/11 e sono esclusivamente l’origine, la categoria e la varietà. Tutte le altre caratteristiche, incluso il calibro, ricadono in una serie di informazioni che devono essere fornite in fase di commercializzazione dei prodotti, antecedente alla vendita al dettaglio.
Specifichiamo, poi, che l’unica informazione che deve essere sempre comunque presente su ogni prodotto è quella relativa all’origine, mentre quella relativa a categoria e varietà è richiesta solamente per alcune tipologie di prodotti, tra le quali mele, agrumi e pomodori. Dunque, il calibro, almeno nella vendita al dettaglio, non è un’indicazione obbligatoria, ma può ovviamente essere riportata su base volontaria.
La confusione in questo ambito può derivare dalle cosiddette “norme di commercializzazione” previste dal sopra citato regolamento, che però non sono da intendersi come una serie di indicazioni da fornire al consumatore finale, ma come una serie di caratteristiche che il prodotto deve avere per poter essere commercializzato. Per quanto riguarda l’indicazione di calibro non classificabile, questa può essere verosimile in base alla tipologia di prodotto, in quanto per ognuno sono richieste caratteristiche diverse. Sarebbe necessario conoscere il prodotto specifico al quale applicare il caso particolare per fornire una risposta più esaustiva.

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