La dicitura “bevande energetiche” risulta estremamente vaga e non corrisponde ad alcuna categoria specifica né sul piano normativo né su quello merceologico. Il riferimento al reg. CE 1924/2006 risulta corretto solo nel caso in cui si intendesse vantare talune proprietà nutrizionali o salutistiche della bevanda di che trattasi. Laddove la bevanda energetica costituisca un integratore alimentare, ovverosia un alimento destinato a una nutrizione particolare, come potrebbe essere, ad esempio, quella degli sportivi, non ci si potrà esimere dallo studio approfondito del complesso corpo normativo di direttive europee, provvedimenti nazionali, decreti e circolari del Ministero della Salute che regolano i due specifici ambiti merceologici sopra considerati, ivi comprese le relative disposizioni di etichettatura. Assumendo, ad esempio, l’alimentazione per sportivi, sui relativi prodotti devono essere riportate indicazioni relative all’uso, specie se prolungato, alle controindicazioni, agli apporti proteici ecc.

PFAS, l’affidabilità delle analisi parte dalla strumentazione
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