Informazione al consumatore e indicazione degli allergeni

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Tra le novità introdotte dal reg. UE 1169/2001, vi è quella che stabilisce che nel settore della ristorazione/somministrazione gli allergeni devono …

La Commissione UE, rispondendo a quesiti interpretativi (Q&A) ha affermato che per le c.d. “collettività” (art. 2.2, lett. d), del reg. UE 1169/11 l’obbligo di indicazione degli alimenti che provocano allergie o intolleranze può assolversi con tutti i mezzi: un’etichetta, altri documenti che accompagnano un alimento o qualunque altro mezzo, compresi gli strumenti della tecnologia moderna o la comunicazione verbale (vale a dire comunicazioni orali verificabili), anche se – per quanto attiene alla comunicazione verbale – in mancanza di misure nazionali, le informazioni devono essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili e, pertanto, devono essere fornite per iscritto. Sebbene il Ministero della Salute sia recentemente intervenuto con nota del 6 febbraio scorso per consentire la comunicazione orale a condizione che vi sia sul menù, su un cartello o comunque su un luogo ben visibile, una indicazione in tal senso, a parere di chi scrive tale documento non costituisce “misura nazionale” nel senso inteso dalla Commissione UE (che per le regole nazionali pretende una procedura di notifica ad hoc) e, pertanto, permane il suggerimento di fornire esplicitamente per iscritto le indicazioni sulle predette sostanze in modo tale da renderle disponibili e facilmente accessibili ai consumatori, senza ricorrere alla trasmissione orale di informazioni. L’elenco delle sostanze che provocano allergie o intolleranze si trova nell’all. II del reg. UE 1169/11.

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