Il regolamento UE 1337/13 (modalità di applicazione del regolamento UE 1169/11 per quanto riguarda l’indicazione del Paese di origine o del luogo di provenienza delle carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili) riguarderà solamente gli alimenti preimballati, che per definizione non comprendono gli alimenti sfusi o quelli preimballati per la vendita diretta o imballati su richiesta del consumatore (assimilabili al vecchio concetto di prodotto preincartato per la vendita diretta o di prodotto sfuso). Infatti, detto Regolamento delinea le indicazioni obbligatorie che, a partire dal 1° aprile 2015 devono essere comunicate in etichetta al consumatore finale o ad una collettività, per le specie di carni sopra menzionate.
Per gli alimenti privi di imballaggio o imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta, continueranno a rimanere validi gli obblighi previsti dall’art. 44 del reg. UE 1169/11 e cioè la comunicazione al consumatore della sola presenza di allergeni. Tali disposizioni potranno in seguito essere integrate da norme nazionali emanate da ogni Stato membro.

PFAS, l’affidabilità delle analisi parte dalla strumentazione
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