I prodotti descritti nel quesito, consegnati dal centro cottura all’ospedale – che poi li somministra – sono tecnicamente qualificabili come prodotti preconfezionati (o preimballati), alla luce dell’art. 2.2, lett. e), del regolamento UE 1169/2011, secondo cui testualmente si definisce come tale: «l’unità di vendita destinata a essere presentata come tale al consumatore finale e alle collettività, costituita da un alimento e dall’imballaggio in cui è stato confezionato prima di essere messo in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio, ma comunque in modo tale che il contenuto non possa essere alterato senza aprire o cambiare l’imballaggio».
Al di là delle valutazioni di opportunità, che vedono chi scrive in netto disaccordo con l’approccio rigido del legislatore europeo, i prodotti in questione dovrebbero riportare tutte le informazioni obbligatorie di etichettatura previste dall’art. 9 del regolamento, che andrebbero poi riportati anche sui documenti di accompagnamento acclusi agli imballi in cui i prodotti anzi menzionati vengono trasportati (contenitori in policarbonato ecc.).
Sui contenitori stessi andrebbero invece riportate le sole indicazioni del nome del prodotto, TMC/data di scadenza, eventuali modalità di conservazione o utilizzo e responsabile delle informazioni ai sensi dell’art. 8.
