Per talune categorie di prodotti dolciari o di ingredienti che potrebbero entrare nella composizione di prodotti dolciari, da verificarsi caso per caso in base alla suddivisione per categorie stabilita nella parte E dell’all. II del reg. CE 1333/08, gli additivi in questione – in quanto facenti parte del c.d. “Gruppo II” – sono autorizzati nella quantità necessaria (quantum satis), ma soggetti a talune restrizioni quantitative e temporali introdotte per effetto del reg. UE 380/12, sempre riscontrabili – per ciascuna categoria considerata – nella parte E dell’all. II sopra richiamata. Per i pigmenti di alluminio, il principio generale sancito dal reg. UE 380/12 è che: «I pigmenti di alluminio preparati a partire da tutti i coloranti figuranti nella tabella 1 della parte B (del reg. CE 1333/08, n.d.r.) sono autorizzati fino al 31 luglio 2014. Dal 1° agosto 2014 sono autorizzati solo i pigmenti di alluminio preparati a partire dai coloranti figuranti nella tabella 3 della parte A (del reg. CE 1333/08, n.d.r.) e solo nelle categorie alimentari per le quali sono esplicitamente stabilite, nella parte E, disposizioni relative ai limiti massimi per l’alluminio proveniente dai pigmenti coloranti.

PFAS, l’affidabilità delle analisi parte dalla strumentazione
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