Etichettatura del tonno in scatola

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Per garantire la tracciabilità di un prodotto ittico, molte sono le informazioni richieste e documentate: il nome della nave e le date di pesca, la specie, il …

Negli ultimi anni diverse leggi sono state promulgate al fine di garantire la tracciabilità dei prodotti ittici e nel contempo evitare frodi alimentari. Da questo punto di vista, l’art. 8, lettera h, del regolamento UE 1379/2013 ribadisce che le organizzazioni di produttori possono «agevolare l’accesso dei consumatori all’informazione sui prodotti della pesca e dell’acquacoltura». Lo stesso regolamento al capo IV specifica, invece, le informazioni obbligatorie da fornire al consumatore per i prodotti della pesca e dell’acquacoltura non trasformati (fresche, congelati ecc.) ed alcuni prodotti trasformati (ad esempio, secchi, salati, affumicati, in salamoia, ma non per le conserve di tonno). Tra le informazioni obbligatorie per queste tipologie, figurano la zona di cattura (zona FAO) ed il nome scientifico della specie commercializzata. Le indicazioni, pertanto, non sono obbligatorie per le conserve ittiche per le quali, invece, valgono le informazioni specificate nel regolamento UE 1169/2011 CE e nel regolamento CEE 1536/92.
Una conserva di tonno, salvo alcune eccezioni, deve obbligatoriamente riportare in etichetta, secondo il reg. UE 1169/2011: il nome legale o commerciale, l’elenco degli ingredienti, l’indicazione degli allergeni o delle sostanze che possono causare intolleranza, la quantità degli ingredienti e la quantità netta, il termine minimo di conservazione con la dicitura “da consumarsi preferibilmente entro”, le condizioni di conservazione e d’uso del prodotto, dal 16 dicembre 2016 le informazioni nutrizionali, il nome e l’indirizzo dell’operatore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti e con il cui nome il prodotto alimentare è commercializzato ed il Paese di origine o provenienza del prodotto.
Altre informazioni e condizioni di produzione/commercializzazione e, quindi, anche di etichettatura, sono state disciplinate dal regolamento CEE 1536/92. Secondo questa norma le conserve di tonno possono essere preparate solo con una delle seguenti specie:

• tonno bianco o alalunga (thunnus alalunga);
• tonno a pinne gialle (thunnus [neothunnus] albacares);
• tonno rosso (thunnus thynnus);
• tonno obeso (thunnus [parathunnus] obesus);
• altre specie del genere thunnus;
• euthynnus [Katsuwonus] pelamis.

Il miscuglio di specie ittiche diverse nello stesso recipiente non è autorizzato. Tuttavia, le preparazioni di tonno che comportano la scomparsa della struttura muscolare possono contenere la carne di altri pesci che hanno subito lo stesso trattamento, a condizione che la percentuale di tonno o il loro miscuglio sia perlomeno pari al 25% del peso netto. La denominazione di vendita che figura sugli imballaggi preconfezionati delle conserve di tonno deve riportare:
• per i tranci interi, i pesci in pezzi, i filetti (dimensioni dei frammenti non < 1,2 cm), le briciole (frammenti la cui struttura originaria è conservata e le cui dimensioni sono varie) e le rotture (particelle di carne di uniformi dimensioni non in pasta):
– il tipo di pesce impiegato (tonno);
– la presentazione commerciale (ovvero trancio intero, in pezzi, filetti, briciole, rotture) che è facoltativa per i tranci;
-­ l’indicazione del mezzo di copertura utilizzato (“all’olio di oliva”,“all’olio vegetale”,“al naturale”);
• per le presentazioni diverse dai tranci, filetti, briciole e rotture è obbligatorio indicare solo:
� il tipo di pesce impiegato (tonno);
ï�­ l’indicazione delle caratteristiche specifiche della preparazione culinaria.
Infine, per approfondire in modo snello l’argomento, si consiglia un’ interessante guida, pubblicata sul sito della Commissione europea, dal titolo “A pocket guide to the EU’s new fish and aquaculture consumer labels”, disponibile alla pagina
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/mare/itemdetail.cfm?item_id=19497&lang=it

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