Per questa particolare tipologia commerciale, le norme prevedono la possibilità di deroga al rispetto dei criteri previsti dal regolamento CE 2073/05 e successive modifiche e integrazioni. Nel punto 23 dei considerando del regolamento viene precisato che: «Gli operatori del settore alimentare devono decidere autonomamente con quale frequenza debbano essere eseguite le operazioni di campionamento e di analisi nel quadro delle procedure HACCP e di altre procedure di controllo dell’igiene», mentre al punto 29 viene consentita una deroga ai criteri di sicurezza alimentare laddove i prodotti siano commercializzati solo sul mercato nazionale. L’ultimo comma dell’art. 4 del regolamento indica che: «La frequenza del campionamento può essere adattata alla natura e alle dimensioni dell’impresa purché ciò non comprometta la sicurezza dei prodotti», e, infine, l’allegato I indica che se l’analisi dei rischi lo giustifica e di conseguenza l’autorità competente lo autorizza, gli stabilimenti nei quali si producono preparazioni a base di carne in piccole quantità possono essere esentati da queste frequenze di campionamento.
Tutto quanto sopra è ribadito nel documento di attuazione del regolamento CE 2073/05 del maggio 2007, da parte della Conferenza Stato-Regione.
Pertanto, è possibile avere deroga rispetto ai requisiti previsti dal regolamento CE 2073/05 qualora l’operatore sia in grado di dimostrare l’efficace applicazione delle procedure basate sui principi dell’HACCP.

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