In linea con la disposizione menzionata nel quesito, si conferma che qualora vi sia una denominazione di vendita o un marchio che rechi l’indicazione “omega 3” esistente sul mercato da prima del 1° gennaio 2005, ammesso che tale dato sia comprovabile, la medesima denominazione o marchio possono continuare ad essere impiegati sul prodotto sino alla data indicata dal regolamento CE 1924/06. Sebbene preme evidenziare che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in taluni casi – uno per tutti quello legato al marchio di una nota linea di prodotti, tra cui confetture e composte di frutta, recanti nel marchio il termine “diet” – non abbia tenuto conto di quanto disposto dal regolamento comunitario e abbia comunque comminato le sanzioni collegate ad una ravvisata ingannevolezza dell’etichettatura nei confronti del consumatore.
Quanto sopra premesso, sembra che il quesito richieda se sia legittimo estendere la dicitura “omega 3”, asseritamente presente nel marchio, anche al prodotto “uova”. Ebbene, a parere di chi scrive, tale estensione di quanto riportato nel marchio (omega 3 naturali) sembrerebbe del tutto non legittima se estesa alle uova – stante il fatto che non viene fatta questione dell’esistenza della denominazione “uova omega 3” prima del 1° gennaio 2005 e, pertanto, se ne sconsiglia la pratica.
