I requisiti per le strutture destinate alla preparazione degli alimenti sono stabiliti dal reg. CE 852/04, il quale prevede che queste siano realizzate in modo da evitare qualsiasi fonte di contaminazione per gli alimenti «durante e tra le operazioni» svolte. Questo rende virtualmente impossibile l’allestimento di una zona aperta, ma piuttosto si dovrebbe prevedere la progettazione di un’area chiusa che potrebbe essere realizzata anche “a vista” e che sia dotata dei requisiti strutturali necessari (lavello/lavamani con acqua potabile, impianto di immissione/estrazione aria, pareti, pavimenti e porte in materiale lavabile, attrezzature in numero e tipologia sufficiente al tipo di lavorazione ecc.) oltre che di uno studio dei flussi sporco/pulito che non interferisca con quelli del banco gastronomia. Il fatto che la somministrazione avvenga a titolo gratuito in questo caso non costituisce un fattore discriminante perché la normativa prende in considerazione l’igiene dei prodotti alimentari tal quali, siano essi messi in commercio per scopo di lucro o meno. Per quanto riguarda la fattibilità da un punto di vista burocratico, bisognerà naturalmente presentare presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune una modifica della Dichiarazione di Inizio Attività sanitaria precedentemente protocollata, nella quale si comunica l’intenzione di aggiungere questa lavorazione al ciclo produttivo del supermercato. È tuttavia possibile che il Comune nel quale operi l’attività ponga delle particolari restrizioni o condizioni per la realizzazione di una attività di somministrazione; si consiglia, quindi, di consultare preventivamente la normativa comunale di riferimento.

PFAS, l’affidabilità delle analisi parte dalla strumentazione
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