Per quanto riguarda i documenti e le indicazioni che devono essere riportate, il ministero delle Politiche agricole e forestali ha emesso il decreto ministeriale 27 marzo 2002 «Etichettatura dei prodotti ittici e sistema di controllo», che al punto 2 precisa:
«2. 1. In conformità all’art. 8 del regolamento CE 2065/2001 della Commissione le informazioni obbligatorie in ogni stadio della commercializzazione, ai fini della tracciabilità, sono le seguenti:
a) la denominazione commerciale, secondo l’elenco richiamato nel successivo art. 3 del presente decreto;
b) la denominazione scientifica della specie interessata;
c) il metodo di produzione come definito dall’art. 4 del regolamento CE 2065/2001;
d) la zona di cattura come definita dall’art. 5 del regolamento CE 2065/2001.
2. Le informazioni sopra indicate sono fornite, secondo i casi, mediante l’etichettatura o l’imballaggio del prodotto, oppure mediante un qualsiasi documento commerciale della merce, ivi compresa la fattura.»
