In merito all’indicazione di origine, il regolamento UE 1169/11 ha effettivamente introdotto alcune novità, che sono state esaminate nell’e-book “L’etichetta”, pubblicato su www.ilfattoalimentare.it e aggiornate nei precedenti numeri di questa rivista, in ambito della rubrica “Una finestra sull’Europa”.
A scanso di equivoci, riferendoci al quesito posto, vale la pena richiamare alcuni passaggi cruciali del nuovo regolamento.
1) La nozione di Paese di origine dell’alimento di cui al reg. UE 1169/11 richiama espressamente quella stabilita per la generalità delle merci nel cosiddetto codice doganale comune (reg. CEE 2913/92, articoli 23-26, abrogato dal successivo regolamento CE 450/08, di cui si riporta il testo dell’articolo 36): «Le merci interamente ottenute in un unico Paese o territorio sono considerate originarie di tale Paese o territorio. Le merci alla cui produzione hanno contribuito due o più Paesi o territori sono considerate originarie del Paese o territorio in cui hanno subito l’ultima trasformazione sostanziale.».
2) Il reg. UE 1169/11 effettivamente introduce il principio secondo cui: «Quando il Paese d’origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato e non è lo stesso di quello del suo ingre¬diente primario: a) è indicato anche il Paese d’origine o il luogo di provenienza di tale ingrediente primario; oppure b) il Paese d’origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario è indicato come diverso da quello dell’alimento.» (articolo 26, comma 3).
3) Le modalità e i tempi di applicazione della predetta norma sono peraltro soggetti all’adozione, da parte della Commissione europea, di un apposito atto di esecuzione. Atto che doveva venire emanato entro il 31 dicembre 2013, ma del quale, a tutt’oggi, non si ha notizia. Poiché frattanto si è insediato un nuovo Parlamento e la Commissione a sua volta è soggetta a prossimo rinnovo, si dubita la sua emanazione in tempi brevi.
E quand’anche le istituzioni comuni raggiungeranno un accordo a tale riguardo – operazione non semplice, a fronte della straordinaria varietà di prodotti e filiere coinvolti – dovrà pur prevedersi un congruo periodo transitorio per la sua applicazione.
Lo stesso regolamento UE 1169/11 prevede infatti che: «Quando la normativa in materia di informazioni sugli alimenti stabilisce nuovi requisiti, è opportuno garantire un periodo transitorio, dopo l’entrata in vigore di tali requisiti, salvo nei casi debitamente motivati. Durante detto periodo tran¬sitorio gli alimenti la cui etichetta non soddisfa i nuovi requisiti possono essere immessi sul mercato e gli stock dei suddetti alimenti immessi sul mercato prima della scadenza del periodo transitorio possono continuare a essere venduti sino ad esauri¬mento.» (articolo 3, comma 3).
4) È difficile oggi preconizzare i contenuti del compromesso che in futuro sarà raggiunto tra Commissione e Paesi membri, con l’avallo del Parlamento europeo. Nel caso delle farine, ad esempio, se da un lato alcune parti sociali interessate potrebbero esprimere interesse a conoscere la provenienza dei cereali impiegati nell’industria molitoria, non sarà facile per le istituzioni superare il criterio-base sull’origine degli alimenti che coincide con il Paese di ultima trasformazione sostanziale, cioè quello ove ha avuto luogo la molitura. Un ostacolo di non poco conto, considerato che tale criterio, stabilito nel citato codice doganale comune, a sua volta riprende la corrispondente norma definita nell’accordo istitutivo dell’Organizzazione mondiale del commercio.
