Salsiccia contaminata da Listeria monocitogenes, responsabile il produttore

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In caso di prelievo ufficiale, ai sensi del regolamento CE 2073/2005, su un …

A partire dalla data di applicabilità del “Pacchetto Igiene”, i criteri già fissati dalla normativa nazionale devono essere valutati alla luce di quelli stabiliti dai regolamenti in esso contenuti.
In ogni caso, le disposizioni di cui all’articolo 5 della legge 283/1962 e più specificatamente i disposti di cui alle lettere c) e d) continuano ad essere applicabili con riferimento ai limiti stabiliti nei regolamenti comunitari in connessione alla previsione di cui all’articolo 14 del regolamento CE 178/2002.
Non bisogna infatti dimenticare che uno degli obiettivi della legislazione alimentare è impedire che “alimenti a rischio” siano immessi sul mercato.
Pertanto, la risposta al quesito posto è affermativa in quanto il campionamento ufficiale di un prodotto alimentare comporta, in caso di non conformità dello stesso, a seguito del mancato rispetto di un criterio di sicurezza, provvedimenti di tipo penale nei confronti dell’Operatore del settore alimentare (Osa). L’articolo 5 della l. 283/1962 cita anche la fattispecie di «detenere per vendere».
Si ribadisce, inoltre, che, se il mancato rispetto di un criterio di sicurezza viene rilevato dall’autorità competente nell’ambito delle attività di campionamento e delle analisi ufficiali, vengono attivate le procedure previste nel caso di riscontro di alimenti pericolosi o dannosi per la salute.
Nel quesito mancano comunque delle informazioni che ci permetterebbero di formulare una risposta più esaustiva, come ad esempio in quante aliquote e in quante unità campionarie è stato suddiviso.

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