Ristorazione, il lotto deve essere indicato

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Gli addetti alla ristorazione sono obbligati ad indicare i lotti nel documento di trasporto (ddt) o in fattura?

Il Ministero della Salute, con nota in data 3 luglio 2012, avente per oggetto «applicazione del reg. CE 931/2011 concernente la rintracciabilità degli alimenti di origine animale e del reg. CE 16/2012 per quanto riguarda i requisiti relativi agli alimenti congelati di origine animale destinati al consumo umano» , ha stabilito che talune informazioni aggiuntive divenissero obbligatorie.
Il suddetto reg. CE 931/2011 prevede disposizioni specifiche in materia di rintracciabilità per i soli alimenti di origine animale, in conformità all’art 18. del reg. CE 178/2002. Gli alimenti composti, però, sono esclusi dalla sua applicazione, come pure gli alimenti di origine vegetale.
L’accordo 28 luglio 2005, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il ministro della Salute e i presidenti delle Regioni e delle Province autonome sul documento recante «Linee guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi per fini di sanità pubblica», volto a favorire l’attuazione del reg. CE 178/2002 è da considerarsi ancora valido nei contenuti, i quali comunque vanno letti alla luce del reg. CE 931/2011.
La suddetta nota, in riferimento alla documentazione e alle informazioni pertinenti correlate all’identificazione/etichettatura degli alimenti di origine animale, ha definito le seguenti informazioni minime obbligatorie:

• descrizione dettagliate degli alimenti;
• volume e quantità degli alimenti;
• riferimento del lotto e della partita;
• data di spedizione.

È doveroso far presente che all’art 3, par. 1, let. g) del reg. CE 931/2011 è riportato un errore di traduzione del testo originario inglese. Pertanto, in attesa della rettifica della Commissione europea, il testo in italiano andrebbe così letto: «[…] un riferimento di identificazione di lotto o partita a seconda del caso.».
Si comunica, infine, che la normativa comunitaria lascia al fornitore la piena facoltà di individuare lo strumento più appropriato per la trasmissione delle informazioni richieste in materia di rintracciabilità.

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