Per la
configurabilità della contravvenzione di cui all’art. 5, lett. d), della legge
30 aprile 1962, n. 283 (disciplina igienica delle sostanze alimentari) è
indispensabile che il prodotto alimentare si presenti oggettivamente
“insudiciato” o, alternativamente, “infestato da parassiti” ovvero “alterato”
senza che tali circostanze possano essere desunte dalle condizioni di
conservazione dell’alimento, atteso che, trattandosi di reato di pericolo, per
la cui integrazione è sufficiente il pericolo di un danno per la salute
pubblica, la presunzione di pericolosità non può farsi discendere dalla
ulteriore presunzione che lo stato previsto dalla citata lettera d) discenda
dalle condizioni ambientali nelle quali l’alimento viene tenuto.

PFAS, l’affidabilità delle analisi parte dalla strumentazione
La scelta della colonna LC più adatta è fondamentale per centrare l’obiettivo