L’orientamento di questa Corte è di ritenere la natura “speciale”della
L.n.580/67 rispetto a quella “generale” della L.n.283/62.Il produrre, preparare
e commercializzare sostanze alimentari prive dei propri elementi nutritivi o
mescolate a sostanze di qualità inferiore, costituisce reato più grave rispetto
alla semplice contravvenzione prevista dall’art.36.1co della L. n. 580/67,
applicabile solo in caso di vendita In base a quanto previsto, quindi,
dall’art.44 della L.580/67 laddove afferma “…..salvo che il fatto costituisca
più grave reato”, nel caso di specie deve essere applicata la sanzione prevista
dalla L.283/62.

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