L’art. 5, lett. b), l. 283/1962 sanziona penalmente la
preparazione e/o commercializzazione di alimenti in “cattivo stato di
conservazione”, dove tale situazione si presenta in ogni caso in cui le modalità
di conservazione del prodotto siano igienicamente scorrette, a prescindere dalla
prova di una effettiva alterazione nociva dello stesso. Si afferma, infatti, in
giurisprudenza che il reato in parola è un reato di “pericolo presunto”, nel
senso che punisce situazioni di compromissione igienica dell’alimento che
potrebbero sfociare (ma non è richiesto) in un effettivo pericolo per la salute.
Da questi principi è stata affermata la responsabilità ai sensi del citato
art. 5 nella detenzione per la somministrazione ad ospiti anziani di un
“residence” di cibi già cotti, contenuti in teglie scoperte, a una temperatura
ambiente di 26 °C, da portare in tavola dopo due ore di conservazione nelle
dette condizioni.

PFAS, l’affidabilità delle analisi parte dalla strumentazione
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