Integratori vegani e vegetariani. Tra norme e certificazioni

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Crescente l’ interesse per le diciture che li contraddistinguono.

Dal 2011, la necessità di una norma europea armonizzata sulla idoneità di prodotti alla dieta vegana e vegetariana è stata riconosciuta dal legislatore, con l’articolo 36 del reg. (UE) 1169/2011. Tuttavia, la norma attuativa non è stata emanata e non sembra in vista il consenso perché la Commissione europea proceda.
Di fronte a questa situazione di richiesta crescente del mercato, di un riconoscimento ancora vago da parte della legge e di una pluralità di marchi e standard, l’operatore del settore alimentare si deve quindi domandare come inquadrare in maniera soddisfacente nel quadro legislativo vigente, da un punto di vista tecnico e regolatorio, diciture relative all’idoneità per consumatori vegani o vegetariani dei prodotti alimentari, identificando dei criteri, se non universali, perlomeno difendibili per la propria scelta, e procedendo a prendere gli accorgimenti necessari per assicurare l’esattezza di tali diciture.
A titolo di esempio, l’autore si sofferma sugli integratori alimentari. Data la grande diffusione degli integratori alimentari in Italia, anche per questi prodotti vi è un crescente interesse per diciture che distinguano quelli idonei a diete vegetariane o vegane. Naturalmente i consumatori vegetariani e vegani possono essere interessati agli stessi prodotti destinati a tutti i consumatori, ma possono anche voler acquistare prodotti specifici suggeriti per ovviare a possibili carenze determinate dalla dieta vegan, soprattutto per alcune fasce della popolazione. Gli integratori alimentari, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 169/2004, sono “prodotti alimentari” che hanno la finalità di «integrare la comune dieta» (e quindi non diete dettate da condizioni patologiche; pertanto, possono integrare la dieta vegetariana o vegana). Sono inoltre «una fonte concentrata di sostanze nutritive», di «vitamine e i minerali», ma anche «di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico» e, elemento forse più distintivo, sono «in forme predosate» (cioè «capsule, pastiglie, compresse» e «altre forme simili di liquidi e di polveri», che sono destinate «ad essere assunti in piccoli quantitativi unitari»). In linea di principio, contrariamente ad altri prodotti in cui ingredienti di origine animale sono indispensabili per definizione, non vi è alcun contrasto tra la definizione di integratore e la possibile idoneità alle diete vegetariane e vegane: certamente, si possono utilizzare fonti animali di nutrienti o di altri ingredienti negli integratori, ma si tratta comunque di una minoranza di prodotti. È necessario però prestare particolare attenzione e non solo agli ingredienti.
Poiché poi gli integratori alimentari sono alimenti a tutti gli effetti, molte delle considerazioni di questo articolo si possono applicare anche alle altre tipologie di alimenti.

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